Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano
Iscritti: 3400 Persone
info@ordinemedici.bz.it | Tel. 0471 97 66 19
L’Ordine deve mantenere e pubblicare gli Albi professionali, garantendo a tutti i cittadini la possibilità di verificare l’iscrizione attiva di un medico o di un odontoiatra. Altro compito dell’Ordine è quello di promuovere e favorire le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti. L’Ordine, inoltre, contribuisce all’elaborazione e all’adozione di provvedimenti normativi che riguardano le professioni in quanto la legge prevede che dia “il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine”. Se richiesto, l’Ordine può interporsi nelle controversie tra sanitari e tra questi ed Enti o persone per ragioni di spese e di onorari. L’intervento dell’Ordine può anche non limitarsi a ciò, ma anche intervenire per conciliare le parti all’interno di contenziosi per responsabilità professionale. Infine l’Ordine esercita il potere disciplinare attraverso l’azione autonoma e distinta delle due Commissioni per gli Iscritti agli Albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni così come previsto dalla legge istitutiva D.lgs. del 13 settembre 1946 n.233 – art. 3:
- Compilare e tenere l’albo dell’Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
- Vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell’Ordine e del Collegio;
- Designare i rappresentanti dell’Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine od il Collegio;
- Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell’albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- Interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.
